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RAPPORTI CON LA PA SEMPLIFICATI APPALTI E CONFERENZA DI SERVIZI 24/05/2010
Il 20 maggio la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha apportato ulteriori modifiche all’articolo 5 bis del DDL 3209 sulla semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Confermate le procedure più snelle in sede di conferenza di servizi senza tralasciare tutela del territorio e valutazioni ambientali.
Riunioni conferenze di servizi - tempi più brevi per le riunioni delle conferenze di servizi, che devono essere fissate entro 15 giorni dalla richiesta proveniente da una autorità per la tutela del patrimonio culturale.
Il calendario delle riunioni che coinvolgono atti di assenso o consultivi di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali deve essere fissato con cadenza almeno trimestrale dai responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e l’edilizia o dai Comuni d’intesa con i Soprintendenti territorialmente competenti.
I Soprintendenti sono autorizzati a farsi rappresentare da tecnici qualificati e appositamente delegati. Le spese per la partecipazione dei professionisti in Conferenza di Servizi sono sostenute dall’Amministrazione competente nell’ambito delle proprie risorse materiali o finanziarie. In alternativa sono poste a carico del soggetto privato che ha presentato la domanda di autorizzazione.
Tutela ambientale - Nel caso in cui durante la Conferenza di servizi l’amministrazione preposta alla tutela del patrimonio storico artistico, della sicurezza e pubblica incolumità o dell’ambiente non esprima il proprio parere, si applica la logica del silenzio assenso.
Questa semplificazione non è valida per i provvedimenti in materia di Via, Valutazione di impatto ambientale, Vas, Valutazione ambientale strategica, e Aia, Autorizzazione integrata ambientale. È stata quindi raggiunta una via di mezzo tra la procedura attuale, che prevede sempre la presenza del soprintendente, e l’ipotesi di silenzio assenso generalizzato.
Appalti: Le semplificazioni riguardano anche i lavori Pubblici. In caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto le Stazioni Appaltanti contattano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, così come risultanti dalla graduatoria, per la stipula di un nuovo contratto.
Tale soluzione, attualmente possibile solo se prevista precedentemente nel bando di gara, diventa una prassi e si applica direttamente ai bandi pubblicati successivamente all’entrata in vigore della legge e alle procedure che non prevedono pubblicazione del bando, per le quali non siano stati inoltrati gli inviti alla presentazione delle offerte ...
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