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PROTEZIONE CIVILE E APPALTI REGOLE E DEROGHE PROCEDURE AGGIUDICAZIONE
28/06/2010

La regolamentazione del settore degli appalti è materia assai complessa, se da un lato vanta un corposo codice di 257 articoli, tre decreti correttivi, il recepimento di direttive comunitarie e le leggi complementari, dall’altro accetta l’elusività delle procedure ordinarie di gara da cui è derivata la tendenza all’utilizzo pressoché costante di procedure eccezionali. Ne è la prova il frequente ricorso a procedure straordinarie in luogo di quelle ordinarie in materia di appalti pubblici adottate dalla Protezione civile. Nel dettagliato excursus normativo sul Dipartimento di Protezione Civile -sito camera deputati - si rammenta che la disciplina relativa alle calamità, legge istitutiva della Protezione civile, n. 225/1992, è stata estesa con la legge n. 401/2001, art. 5-bis, comma 5, ai “Grandi eventi”, dichiarati “diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza”.
Grazie a ordinanze, sottratte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art. 14, d.l. 90/2008), si gestiscono ambiti vasti ed eterogenei (vertici internazionali, eventi sportivi e religiosi, celebrazioni e visite papali) in cui il “criterio emergenziale” ha determinato un trend ascendente nel corso degli ultimi anni.

Stando ad alcuni parlamentari del Pd, in una mozione presentata alla Camera lo scorso 25 maggio (4), dal 2001 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato 772 ordinanze emergenziali, di cui solo una parte riconducibili a calamità naturali: una media di 77 ordinanze l’anno nonostante nell’ultimo decennio si sia verificata una sola emergenza di protezione civile (evento di tipo C come classificato dalla legge 225 del 1992). Inoltre, è stato ribadito come “le ordinanze di protezione civile con le quali si organizza e si coordina il «grande evento» nella maggior parte dei casi hanno consentito le deroghe al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (5).

La scelta del contraente nel mercato degli appalti, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti (5) si può tracciare una distinzione tra procedure classiche - aperta o ristretta (art. 55), negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56) - e procedure straordinarie di gara, ovvero negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57), dialogo competitivo (art. 58) e accordo quadro (art. 59).
Ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta in tutte le procedure aperte; in quelle ristrette tutti gli operatori economici possono partecipare, ma le offerte possono essere presentate solo dai soggetti invitati dalle stazioni appaltanti; nelle procedure negoziate e nelle altre procedure di affidamento è insito il carattere di eccezionalità da cui deriva un’inevitabile compressione della più ampia concorrenzialità del mercato, in quanto si possono negoziare le condizioni dell’appalto attraverso una trattativa privata di selezione dei candidati invitati a presentare le offerte e, nonostante la motivata giustificazione della deroga, tra i requisiti è contemplato quello dell’urgenza, condizione soddisfatta nel caso dei “Grandi eventi”.
Le Motivazioni legate all’urgenza, previste dall’art. art. 57, comma 2, lettera c, “nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”.
I quadro normativo mostra forti criticità: una difficile interpretazione degli istituti sul piano giuridico, la lunghezza dei tempi per le procedure ordinarie di gara che ha portato all’uso, talvolta improprio, di procedure straordinarie, da cui discendono come “effetti collaterali” l’impennata dei costi nell’esecuzione dei lavori e i presunti casi di corruzione celati dietro le procedure d’urgenza, adottate secondo margini di discrezionalità che consentono la deroga a procedure di evidenza pubblica ...

Fonte:
Mediapolitika
http://www.mediapolitika.com/wordpress/archives/7900 






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