Il Consiglio di Stato ha emanato una sentenza -3944/2009- che stabilisce che la Pubblica Amministrazione è tenuta al rispetto delle regole che ha stabilito in sede di gara di appalto. La sentenza si riferisce ai lavori per la realizzazione della superstrada “Pedemontana” da realizzare con il sistema del project financing. Stando alle regole dettate dalla Regione Veneto, al termine della procedura negoziata il promotore avrebbe avuto a disposizione dieci giorni di tempo per far valere il suo diritto di prelazione sul competitor.
La gara invece, dopo l’individuazione dell’offerta migliore e l’assegnazione dei punteggi, era stata provvisoriamente affidata al competitor. In seguito la Commissione aveva convocato un'altra seduta per comunicare le valutazioni sul piano economico e finanziario durante la quale concedeva al promotore il termine di dieci giorni per l’esercizio del suo diritto di prelazione.
Ne corso del contenzioso si è rimarcato come i giudici di gara non si fossero accorti che il termine delle procedura negoziata coincideva anche con l’inizio della decorrenza del termine perentorio stabilito dalla lettera di invito.
Quindi l'ulteriore termine concesso al promotore si configurava quale violazione della normativa di gara, traducendosi in realtà in una inammissibile riapertura di un termine perentorio già scaduto.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolta la domanda di tutela risarcitoria formulata dall’impresa ricorrente, stabilendone la reintegrazione in forma specifica, ossia nella sua sostituzione al promotore nell’aggiudicazione della gara. Dato che sussistevano tutti gli estremi dell’illecito extracontrattuale dal momento che non era ancora intervenuto il contratto.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuti il danno ingiusto, la colpa dell’amministrazione -per aver violato chiaramente le regole che essa stessa aveva adottato-, il nesso causale tra la condotta lesiva e il danno e l’assenza di discrezionalità amministrativa rispetto alla aggiudicazione della gara.
Fonte:
www.edilportale.com