INFORDAT APPALTI  Appalti - Appalti pubblici - gare di appalto - Gare d'appalto - Appalto - Aggiudicazioni - Lavori Pubblici - Forniture - Servizi - Progetti
HomeAppalti - Appalti pubblici - gare di appalto - Gare d'appalto - Appalto - Aggiudicazioni - Lavori Pubblici - Forniture - Servizi - ProgettiPrivacyAppalti - Appalti pubblici - gare di appalto - Gare d'appalto - Appalto - Aggiudicazioni - Lavori Pubblici - Forniture - Servizi - ProgettiE-mail
Appalti - Appalti pubblici - gare di appalto - Gare d'appalto - Appalto - Aggiudicazioni - Lavori Pubblici - Forniture - Servizi - Progetti L'AziendaI ServiziNewsLavora con noiAssistenzaContatti Appalti - Appalti pubblici - gare di appalto - Gare d'appalto - Appalto - Aggiudicazioni - Lavori Pubblici - Forniture - Servizi - Progetti
Appalti - Appalti pubblici - gare di appalto - Gare d'appalto - Appalto - Aggiudicazioni - Lavori Pubblici - Forniture - Servizi - Progetti
appalti gare di appalto , appalti
You need to upgrade your Flash Player

USER-ID:
PASSWORD:


Hai dimenticato
la password?

CLICCA QUI

You need to upgrade your Flash Player
NIENTE APPALTI PUBBLICI PER CHI NON E' IN REGOLA
22/11/2009

Le aziende che fanno ricorso al lavoro irregolare e non osservano le norme di sicurezza non possono partecipare alle gare di appalto, dette irregolarità comportano oltre alla sospensione dall'attività, anche l'interdizione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche. Tale procedura si attiva a seguito del provvedimento di sospensione adottato dall'organo di vigilanza, che è tenuto a comunicarla tempestivamente alla 'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (articolo 6 del decreto legislativo 163/2006, Codice degli appalti) e al ministero delle Infrastrutture, che provvederà ad emanare il conseguente provvedimento interdittivo.

La rimodulazione
L'Articolo 11 del DL 106/09, attualmente in vigore, stabilisce che l'intervento interdittivo è rimodulato tenendo conto della gravità delle violazioni sia per il lavoro irregolare che per le violazioni delle norme di sicurezza. La durata dell'interdizione è pari alla durata della sospensione adottata dall'organo di vigilanza nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Nel caso che la percentuale sia uguale o superiore al 50%, nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – recidiva- il periodo di interdizione si incrementata di un periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione stessa, e comunque non superiore a due anni.

Dato che la sospensione per violazioni alle norme di sicurezza si applica sempre in caso di gravi e "reiterate" violazioni, la durata della interdizione sarà sempre incrementata dell'ulteriore periodo. Qualora non sia intervenuta la revoca della sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione -cosa che fa supporre la permanenza delle situazioni di irregolarità- la durata della interdizione sarà pari a due anni, a meno non intervengano successivi provvedimenti di determinazione della durata dell'interdizione a seguito di acquisizione della revoca della sospensione.

I procedimenti
Il Ministero della Infrastrutture aveva a suo tempo individuato -Circolare n. 1733/2007- nella Direzione Generale per la regolazione e nei Provveditorati Regionali e Interregionali le strutture idonee a rendere operativo l'Art. 36-bis del DL 223/2006, che introduceva il provvedimento di cui sopra.

Di conseguenza ogni provveditorato competente per territorio, una volta ricevuto il provvedimento di sospensione dell'attività dall'organo di vigilanza deve attivare -nel rispetto delle garanzie e delle prerogative previste dalle norme vigenti, anche mediante comunicazione dell'avvio del procedimento o di eventuale partecipazione del destinatario- un procedimento per la stesura di una relazione illustrativa sintetica indicante gli elementi essenziali per l'emanazione del provvedimento interdittivo.

Il principio della partecipazione – citato nella circolare-, non è più applicabile in quanto l'Art. 14, anche nella versione corretta, stabilisce che «ai provvedimenti del presente articolo (sospensione e interdizione) non si applicano le disposizione di cui alla legge n. 241/1990».
La relazione va quindi trasmessa alla Direzione generale per la regolazione, ai fini dell'adozione del provvedimento. Il procedimento predisposto dalla struttura decentrata si deve concludere di norma entro 45 giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione.

Fonte: Il Sole 24 Ore - 20 agosto 2009





Torna indietro
Infordat S.r.l. - S.L. Via Potenza n° 2 - Santeramo in Colle (BA)
Iscrizione R.E.A. n° 435142 - C.C.I..A.A. di Bari - Capitale Sociale € 10.000 - Partita IVA: 05104980486 - © 2009-2010 Infordat
 
L'AziendaI ServiziNewsLavora con noiAssistenzaContatti

Appalti linee guida| Appalti Pubblici sotto soglia | Appalti specifiche | Authority appalti | Appalti oggetto informatico | Italia assume la presidenza della rete europea per gli appalti pubblici | infoappalti |appalti-gratis | |bandi-di-gara | appalti-normativa|

Il Giornale delle Gare d'Appalto