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L'AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
20/12/2009

Premessa
Questa autorità, attraverso l'atto di regolazione n. 15/2000 del 30 marzo 2000, in seguito a quesiti e a segnalazioni pervenutegli da parte di stazioni appaltanti, ha fornito i dovuti chiarimenti necessari a far sì che si giunga ad una applicazione uniforme della norma, in merito alle questioni interpretative derivanti dalla applicazione della procedura prevista dall'art. 10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 agli appalti di lavori pubblici.
La citata norma. abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ( «Codice»), prevedeva il controllo, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti alle imprese di costruzioni per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici e per la stipulazione dei relativi contratti, previsti nel bando di gara. Per effettuare tale controllo, su un campione di partecipanti, nella misura minima del 10%, nonché sui primi due graduati alla stessa gara, la stazione appaltante richiedeva la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito e, qualora l'impresa non fornisse risposta entro un termine di dieci giorni, non confermando, documentandolo, quanto oggetto di dichiarazione sostitutiva, la stessa amministrazione provvedeva ad escludere il concorrente dalla gara, ad escuterne la cauzione provvisoria e a segnalare il fatto alla Autorità di vigilanza per le ulteriori sanzioni previste dalla norma. E qualora le false dichiarazioni rilasciate alla stazione appaltante risultassero più gravi, l'Autorità irrogava sanzioni molto più severe: la pecuniaria sino a circa € 50.000 e la sospensione dalle procedure di affidamento dei lavori per un anno, da annotare nel casellario informatico per garantirne la necessaria pubblicità nei confronti delle stazioni appaltanti e delle SOA.
L'entrata in vigore del Codice ha determinato sostanziali modificazioni legislative. Nello specifico, i poteri dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici sono stati estesi al settore delle forniture e dei servizi, nonché ai settori speciali e il controllo a campione sul possesso dei requisiti, già previsto dall' art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e' stato esteso anche ai servizi e alle forniture (art. 48).
La citata norma dell'art. 48 prevede una procedura analoga a quella stabilita dalla abrogata norma della legge Merloni, con una sola differenza rispetto alle sanzioni irrogate dalla Autorità, ovvero che la sospensione dalle procedure di affidamento per un anno e sostituita dalla possibilità di graduare la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, in base alla gravità del caso oggetto di procedimento sanzionatorio.
La norma originaria è stata ulteriormente integrata dall'art. 1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 152 del 2008, cosiddetto terzo correttivo al Codice, con l'aggiunta del comma 1-bis che prevede l'ampliamento della verifica a campione prevista dall'art. 48 a tutti gli offerenti, nel caso in cui le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice.
L'Autorità ritiene perciò opportuno riesaminare la materia con una nuova determinazione che, sostituendo il precedente atto di regolazione, consolidi quanto in precedenza affermato, in quanto ancora attuale, e fornisca ulteriori chiarificazioni e suggerimenti agli operatori dei settori interessati dal Codice, soprattutto a quelli di servizi e forniture per i quali detta norma rappresenta una novità.
Sulla base di quanto sopra considerato,

IL CONSIGLIO

approva le seguenti linee guida:
«Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006».

Roma, 21 maggio 2009

Il presidente: Giampaolino
Il consigliere relatore: Moutier





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