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L’AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
20/12/2009

Sono diversi i quesiti pervenuti all’Autorità dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici in merito all’interpretazione dell’articolo 88, comma 7 del d.lgs. 163/2006 ( “Codice”).

L’articolo 88, comma 7 del Codice, come modificato dal terzo decreto correttivo, prevede che -La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, qualora appaia anormalmente bassa, e se la considera anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.-

L'approvazione del terzo decreto correttivo ha fatto si che le problematiche sollevate dai quesiti assumano particolare rilevanza, in quanto il terzo decreto correttivo ha limitato la possibilità di utilizzo dell’esclusione automatica dalle gare indette al prezzo più basso agli appalti di lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro ed agli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 100.000 euro.
Ed è stato chiesto all’Autorità se sia ammissibile, a seguito delle modifiche apportate dal terzo decreto correttivo all’articolo 88, comma 7, del Codice, non svolgere i sub procedimenti di verifica delle offerte uno alla volta, ma anche contemporaneamente, fermo restando che la fase conclusiva dell’accertamento della congruità delle offerte, deve avvenire progressivamente a partire dall’offerta di maggior ribasso fino all’offerta ritenuta non anomala.
Il d.lgs. n. 152/2008 ha disposto che solo all’esito del procedimento di verifica progressiva delle offerte anomale la stazione appaltante dichiari le eventuali esclusioni e pronunci l’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, mentre con la previgente formulazione l’esclusione veniva dichiarata ogni qual volta la singola offerta fosse risultata non affidabile. Sono pervenuti, inoltre, da parte di stazioni appaltanti ed operatori economici richieste di pareri (ad esempio, nel 2009, parere n. 3; nel 2008, pareri nn. 22, 73, 104, 122, 131, 133, 143, 163, 169, 176; nel 2007, pareri n. 34, 35 45, 70, 163 e deliberazioni n. 79, 132, 144, 156, 172, 189, 246) ed altri quesiti che evidenziano questioni ricorrenti su aspetti procedurali e sostanziali, oltre a difformità di comportamenti tra diverse stazioni appaltanti nell’applicazione del procedimento di esclusione delle offerte anomale.
Certificata la rilevanza del procedimento per una corretta ed efficace gestione delle gare d’appalto, l’Autorità ha deliberato di fornire indicazioni di carattere generale in merito agli aspetti procedurali e sostanziali concernenti il procedimento di verifica dell’anomalia nei contratti pubblici, con riferimento al criterio del prezzo più basso; per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, nel caso dovessero evidenziarsi ulteriori specifiche problematiche, l’Autorità si riserva di fornire eventuali indicazioni operative.





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