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L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 08/12/2009
Premessa.
L'Autorità ha ricevuto numerosi quesiti interpretativi per quel che concerne le problematiche applicative della nuova disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione introdotta nel Dlgs 163 del 12 aprile 2006 (qui chiamato «Codice») dal decreto legislativo n. 152/2008 (cd. terzo decreto correttivo).
Vista la complessità della tematica, l'Autorità ha deliberato l'adozione di atto a carattere generale con le indicazioni applicative relative alla disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. A tal fine sono state organizzate due audizioni - 9 e 24 giugno 2009 - con gli operatori del mercato e le amministrazioni competenti ed i rappresentanti della conferenza dei Presidenti delle regioni.
Il quadro giuridico-normativo.
1. La materia delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione è da anni oggetto di intervento da parte del legislatore nazionale nella materia degli appalti pubblici -legge Merloni-quater, Codice dei contratti ( con tre discipline diverse) - e ciò in seguito all'intervento della Corte di giustizia con la sentenza 12 luglio 2001 C399/1998, «Scala 2001». La regolamentazione dell'istituto delle opere di urbanizzazione a scomputo risale alla normativa in materia urbanistica, secondo la quale la realizzazione di tali opere condiziona il rilascio del permesso di costruire. L'art. 31 della legge n. 1150/1942 - (ora art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) – stabilisce che il rilascio della concessione edilizia e' in ogni caso subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte dei Comuni, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione. Si può quindi affermare che la preventiva, necessaria, urbanizzazione delle aree in funzione delle costruzioni edilizie costituisca un principio fondamentale che la normativa urbanistica italiana ha progressivamente consolidato (legge n. 1150/1942; legge n. 765/1967; legge n. 10/1977, decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001); non diversamente hanno disposto le diverse leggi regionali, sulle quali, peraltro, la presente analisi non si sofferma espressamente. L'obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in caso di esecuzione di un certo tipo di opere edilizie e' sorto con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 numero 765 (art. 8), al quale si e' aggiunto quello inerente il contributo commisurato al costo di costruzione con l'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, numero 10 (Legge Bucalossi). Queste disposizioni sono state tutte trasfuse nell'art. 16 del Testo unico sull'edilizia che, ai commi 7, 7-bis e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, stabilisce la suddivisione in oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comporta, pertanto, per il privato «la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione» (art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001).
--- fine 1a parte ...
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