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GARE DI APPALTO VA TUTELATA LA BUONA FEDE DEI PARTECIPANTI
29/12/2009

La pubblica amministrazione deve non solo assicurare il regolare svolgimento delle gare, ma deve tutelare la buona fede dei partecipanti. E' quanto stabilito dal Consiglio di Stato che, ribaltando una sentenza del Tar, ha rigettato come causa di esclusione un'irregolarità formale nella compilazione dell'offerta.
E` dovere della pubblica amministrazione assicurare la regolarità dello svolgimento delle gare di appalto, che bandisce e presiede, ma non fino al punto di negare altri principi dell` ordinamento, quali la tutela della buona fede e l` affidamento dei partecipanti alla gara, affidati del pari alla sua cura.
Il rilevante messaggio si evidenzia nella sentenza 3384/2007 in cui il Consiglio di Stato ribalta la sentenza dal Tar Sardegna, che aveva annullato la determinazione comunale di aggiudicazione di una gara d` appalto per il restauro di una chiesa, escludendo l` impresa aggiudicatrice in base ad una irregolarità formale nella compilazione dell` offerta.


Le ragioni della esclusione

Nel dettaglio, le ragioni dell` esclusione consistevano nell` omessa indicazione - in calce all` ultima pagina della lista di lavorazioni e forniture previste per l` esecuzione dei lavori - del prezzo complessivo offerto, espresso sia in lettere che in cifre, come richiesto dal disciplinare di gara.
Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto stabilito nel disciplinare, la suddetta lista non conteneva, in realtà, alcuno spazio predisposto per l` inserimento dei dati indicati.
I quali, peraltro erano comunque indicati, e dunque conoscibili, secondo le formalità prescritte, anche in una distinta sezione dell` offerta presentata.
Considerato, inoltre, che altre tre imprese erano incorse nel medesimo errore, il giudice amministrativo ribadisce - sul piano più strettamente giuridico - censurando la decisione di primo grado - che le domande presentate, ancorché inserite in un contesto procedimentale, non perdono la loro natura di atti privati, soggetti, in quanto tali, ai principi fondamentali del diritto civile, quali la ``buona fede`` e la tutela dell` affidamento.
Di essi ha tenuto conto la stazione appaltante - si sottolinea in sentenza - evitando di estromettere la ricorrente, a causa di una difformità (dalle previsioni di gara) evidentemente dettata da un involontario errore materiale della stessa amministrazione, nella predisposizione del modello della lista delle categorie di lavorazioni e fornitura.

Approccio sostanzialistico

Conformandosi al risalente orientamento giurisprudenziale - secondo cui si deve accogliere la interpretazione della disciplina di gara che tuteli maggiormente gli interessati di buona fede, salvaguardando cosi` l` ammissibilità delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti - il Consiglio ha ravvisato nella domanda dell` azienda esclusa ogni elemento idoneo ad individuare o ricavare i dati relativi all` offerta presentata.
Il Consiglio di Stato ha dimostrato, in tal modo, un approccio sostanzialistico in una materia, come quella della valutazione della regolarità delle istanze di partecipazione alle gare d` appalto, caratterizzata, a volte, da un accentuato quanto non necessario formalismo.


Fonte: Il Sole 24 Ore





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