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DIRITTO DELLE ACQUE 2
07/12/2009

Acque meteoriche di dilavamento - Relazione di contrapposizione con le acque reflue industriali - Materiali risultanti da attività industriali - Contatto e trascinamento - Fenomeno del dilavamento - Riconducibilità alle acque reflue industriali - Esclusione.

Nel contesto del concetto normativo di “acque meteoriche di dilavamento” - che si pone in relazione di contrapposizione con l’enunciato delle “acque reflue industriali”, intese come acque provenienti da edificio od impianto di esercizio di attività industriali-, è connaturato che le acque “dilavino” ovvero che entrino in contatto e trascinino i materiali che si trovano sul suolo, e che tali i materiali possano essere il risultato di attività industriali svolte presso l’impianto preso in esame. Le acque meteoriche non sono ontologicamente riconducibili, nella considerazione normativa, alle acque reflue industriali, mentre nel caso in cui ricadendo all’interno dell’area dell’insediamento produttivo, entrino in contatto con i prodotti di lavorazione e si arricchiscano di tali elementi, non può che considerarsi come fenomeno del “dilavamento”, perfettamente compatibile con il carattere proprio e tipico delle “acque meteoriche di dilavamento”.Il fenomeno, nello stesso concetto normativo, non può comportare che le stesse “perdano” tale natura “assumendo quella di acque reflue industriali o, quanto meno, quella di “acque dilavanti contaminate”.

Pres. Barbagallo, Est. Barra Caracciolo - B. s.p.a. (avv. Narese) c. Regione Toscana e altri (avv. Bianchi), Comune di Barberino di Mugello (avv. Padoa), Autorita' di Bacino del Fiume Arno e altro (Avv. Stato) e Arpat (avv.ti Bora, Ciari e Lorenzoni) - (Riforma TAR Toscana, n. 1044/2007) -

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 04/12/2009, n. 7618





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