DIRITTO DELLE ACQUE 06/12/2009
Cava a cielo aperto - Piazzale di frantumazione, stoccaggio e trasporto del materiale estratto - Componente co-essenziale dell'impianto - Acque meteoriche di dilavamento - Qualificazione di acque reflue industriali - Esclusione - Ragioni - Art. 2 d.lgs. n. 152/99 - Art. 74, lett. h) d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 4/2008 - Provenienza "funzionale".
In una una cava a cielo aperto, lo spazio adibito a frantumazione, stoccaggio, caricamento e trasporto del materiale estrattivo va considerato quale componente co-essenziale dell’impianto utilizzato per l’esercizio dell’attività produttiva; in quanto tali operazioni sono determinanti e non eliminabili per lo svolgimento del ciclo produttivo e quindi il piazzale finalizzato a tali essenziali lavorazioni rientra a titolo primario nel concetto di “impianto in cui si svolge attività i produzione di beni” utilizzato nella definizione di acque reflue industriali posta dall’art.2 del d.lgs. n. 152/99 e ribadita dall’attuale art.74, lettera h) del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.
La connotazione non è sufficiente a trasformare le acque meteoriche di dilavamento in “acque reflue industriali”, in quanto l primo ostacolo a tale qualificazione è dato dalla stessa definizione di queste ultime, come ricavabile dall’art.2 del D.lgs. n.152\\99, conforme, nella sua integralità, al testo attualmente vigente dell’art.74, comma 1, lett.h), del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, quale interpolato dall’art.2, comma 1, del D.lgs. 16 gennaio 2008, n.4. -che ha infatti soppresso l’inciso finale precedentemente inserito nel testo dell’art.74, comma 1, lett.h- medesimo, per il quale si consideravano acque meteoriche di dilavamento “anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”. Quindi per il legislatore assume importanza dirimente, ai fini della qualificazione in parola, la circostanza che le acque reflue siano immesse nel ciclo produttivo in conseguenza dell’iniziativa umana ascrivibile all’attività economica stessa, essendo l’immissione un momento costitutivo del processo produttivo, come conferma la pari eccettuazione dal regime prevista per le “acque reflue domestiche” -oltre che, appunto, per quelle “meteoriche di dilavamento”-. Non si può quindi condividere il riferimento alla giurisprudenza di merito dell’A.G.O. relativa ad acque che, ancorché meteoriche, siano da ritenersi comunque “provenienti dall’insediamento produttivo”; in quanto se da un lato, la provenienza dall’impianto non è considerata elemento di qualificazione di per sé sufficiente alla stregua della stessa evidente ed obiettiva formulazione legislativa, dall’altro le acque provenienti da precipitazione atmosferica non possono considerarsi “comunque” provenienti dall’insediamento produttivo, perché la loro origine rimane essenzialmente atmosferica e la provenienza dall’impianto deve ritenersi incidentale, cioè ascrivibile al “luogo” ma indipendentemente dalla natura produttiva di questo e dalla (dovuta) funzionalità e strumentalità dell’utilizzazione delle acque rispetto al ciclo produttivo. La provenienza presa in considerazione dalla legge, nel complesso della formulazione legislativa qui in rilievo, deve quindi ritenersi “funzionale” in relazione al ciclo produttivo e non solo “spaziale” in relazione all’ubicazione di un impianto, come attesta l’eccettuazione delle acque meteoriche di dilavamento unitamente a quelle “reflue domestiche”. Pres. Barbagallo, Est. Barra Caracciolo - B. s.p.a. (avv. Narese) c. Regione Toscana e altri (avv. Bianchi), Comune di Barberino di Mugello (avv. Padoa), Autorità di Bacino del Fiume Arno e altro (Avv. Stato) e Arpat (avv.ti Bora, Ciari e Lorenzoni) - (Riforma TAR Toscana, n. 1044/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 dicembre 2009, n. 7618
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