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APPALTI E ACCONTI DEL CORRISPETTIVO
19/04/2010

La suprema Corte ha affermato che in tema di appalto di opera pubblica l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari definitivi ordinanti il pagamento degli acconti del corrispettivo di un contratto di appalto di opera pubblica, va fatto sulla base della disciplina astratta e generale di riferimento applicabile, "ratione temporis".
La SC ha esaminato il caso di un decreto ingiuntivo irrevocabile che si era pronunciato sulla richiesta di pagamento degli acconti del corrispettivo di un contratto di appalto di opera pubblica, disciplinati, "ratione temporis", dall'art. 35, D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel testo modificato dall'art. 4, L. 10 dicembre 1981, n. 741, e dei "relativi interessi maturati e maturandi, con riserva di proporre in via autonoma azione per interessi convenzionali", ordinando il pagamento degli acconti e degli "interessi come richiesti".
Ad avviso della S.C. il decreto doveva intendersi riferito a tutti gli interessi da ritardo e non ai soli interessi legali, sia perché l'art. 35 cit. delinea un sistema, compiuto e speciale rispetto al codice civile, comprensivo di tutti gli interessi da ritardo, sia perché la riserva di agire separatamente per gli interessi convenzionali, contenuta nella domanda di ingiunzione, non rileva laddove, come nella specie, il creditore disponga, fin dal momento di proposizione della domanda stessa, di tutti gli elementi di fatto e di diritto per far valere contestualmente i crediti dovutigli sia per il capitale, che per tutti gli interessi, stante il divieto di frazionamento del credito nascente da unico rapporto obbligatorio in plurime richieste giudiziali.
Va ricordato che il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 è stato abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il quale all'art. 116, comma 1, aveva previsto che" nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'art. 26, comma 1, della Legge".
Il riferimento è alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 che, all'art. 26, comma 1, aveva previsto: " in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto".
A seguito dell'abrogazione della norma, da parte dell'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti), la materia trovasi disciplinata, negli stessi termini, nell'art. 133, comma 1, del Codice. Viene, quindi, confermata la specialità della disciplina degli interessi in caso di ritardo nel pagamento degli acconti, che già connotava le previsioni dell'art. 35, D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e deve ritenersi ancora applicabile la relativa interpretazione fatta da Cass. Civ., Sez. I, 20 maggio 2005, n. 10692 per quanto concerne:la non necessarietà di domanda alcuna da parte dell'appaltatore, essendo a carico dell'amministrazione appaltante l'onere della prova dell'eventuale non imputabilità del ritardo;
La spettanza degli interessi sino al momento dell'emissione del mandato di pagamento da parte della P.A. (per emissione dovendosi intendere non la mera redazione del titolo di spesa, bensì tale redazione seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attività indispensabile perché il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui è inteso), essendo in particolare da escludere che, relativamente agli interessi per i crediti aventi ad oggetto maggiori importi richiesti a titolo di revisione dei prezzi, il termine finale sia da determinare con riferimento alla data in cui l'amministrazione appaltante abbia riconosciuto il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, e ciò ove si consideri che detto riconoscimento non implica soddisfacimento ed estinzione del credito per capitale e tanto meno, quindi, è un fatto idoneo a determinare la cessazione del maturare di interessi cui il creditore abbia titolo; l'esclusione della limitazione degli interessi spettanti all'appaltatore al solo ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, poiché essi riguardano anche il danno ulteriore per il ritardo nel pagamento dei medesimi interessi.
Cassazione civile Sentenza 18/03/2010, n. 6597





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