APPALTI RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DI GARA 20/12/2009
Potere di autotutela - Procedimento unico - Comunicazione della riapertura - Necessità – Esclusione.
La riapertura di un procedimento di gara, ai fini dell'esercizio del potere di autotutela volto ad eliminare illegittimità precedentemente verificatesi, non costituisce un nuovo procedimento amministrativo, essendo considerato unico il procedimento di gara per la scelta del contraente nei pubblici appalti, che ha inizio con il bando di gara e si conclude solo con l'aggiudicazione definitiva, che ha la conseguenza di non rendere necessaria la comunicazione della riapertura del procedimento di gara e delle successive attività della commissione, ma prevede solo la comunicazione della data in cui la commissione procede al suo riesame (Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5360). Pres. Iannotta, Est. Montedoro - E.D.L. (avv. Baldassarre) c. C. s.r.l. (avv. Caiulo) e altro (n.c.)- (Riforma TAR Pugli, Lecce n. 3908/2007).
CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7042
Torna indietro
|