APPALTI COMMISSIONE DI GARA 20/12/2009
Organo straordinario e temporaneo Attività - Rilevanza esterna - Approvazione da parte degli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice - Aggiudicazione definitiva - Potere di autotutela.
La commissione di gara non è una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa (C.d.S., sez. V, 14 aprile 1997, n. 358), bensì un organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione aggiudicatrice (C.d.S., sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 560; C.G.A., 6 settembre 2000, n. 413) la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti della predetta amministrazione appaltante.
Tant'è che svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente, rispetto all'amministrazione appaltante, in quanto è investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, onde individuare il miglior contraente possibile, attività che si concreta nella c.d. aggiudicazione provvisoria.
La funzione della citata commissione si esaurisce dopo l'approvazione del suo operato da parte degli organi competenti dell'amministrazione appaltante, nella fattispecie con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva: nel periodo intermedio non si può negare alla commissione stessa il potere di riesaminare, nell'esercizio del potere di autotutela, il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento stesso per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, anche in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente. Pres. Iannotta, Est. Montedoro - E.D.L. (avv. Baldassarre) c. C. s.r.l. (avv. Caiulo) e altro (n.c.)- (Riforma TAR Pugli, Lecce n. 3908/2007).
CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12/11/2009, n.7042
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