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APPALTI LA QUALITA' PREVALE SUL PREZZO
25/02/2010

Col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa legittime le valutazioni economiche non implicanti squilibri

Il TAR Piemonte ha emesso una sentenza, la sentenza 3718/2009 in cui stabilisce che occorre sempre privilegiare la qualità anziché formule più orientate al prezzo negli appalti da aggiudicare all’offerta migliore. La sentenza emessa dal TAR Piemonte è è stata depositata il 21 dicembre 2009 ed ha posto un serio freno alle valutazioni basate sulla componente economica.
l Tribunale Amministrativo ha definitivamente chiarito che il fattore prezzo non deve mai essere preso in considerazione a discapito della qualità dell’offerta.
 
Sulla base di quanto stabilito è stato quindi bocciato un disciplinare di gara che nonostante avesse scelto per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, scartando quindi il massimo ribasso, era stato articolato in 40 punti per l’aspetto economico e 60 per quello qualitativo, dando quindi maggiore peso al prezzo.
 
Il disciplinare in oggetto proponeva, per la formazione della graduatoria, una formula aritmetica composta dal ribasso offerto dalla concorrente moltiplicato per 40 e diviso per il massimo ribasso. Una modalità contestata in quanto a fronte di differenze minime nel ribasso offerto provocava un ampio divario nei punteggi ottenuti.
 
La stessa formula adottata per la formazione della graduatoria è stata bocciata anche dal Tar, che l’ha giudicata contrastante con l’articolo 83 del Decreto Legislativo 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici, ma anche con la volontà manifestata nel bando di gara di assegnare un valore preminente al merito tecnico.
 
Il Tar del Piemonte ha in seguito ricordato che in linea di principio generale secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è illegittima la valutazione del prezzo con metodo matematico se non si arriva a risultati sproporzionati.




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