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APPALTI IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO SUGLI ARBITRATI
14/04/2010

Accelerazione dei tempi per la soluzione delle controversie; tetti ai compensi dei giudici e sanzioni per le Stazioni Appaltanti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile il DL 53/2010 per l’attuazione della Direttiva 2007/66/CE e per il miglioramento delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 27 aprile.
In seguito all’approvazione da parte al Consiglio dei Ministri del 19 marzo us, sono state introdotte modifiche al Codice Appalti, DL 163/2006, attraverso l’inserimento di una clausola dilatoria che pone 35 giorni tra l’aggiudicazione e la firma del contratto in modo da consentire alle imprese non vincitrici di presentare ricorso. Il blocco è però bilanciato da un iter più spedito per la risoluzione della controversia.
 
Nella soluzione delle liti tra impresa ed enti pubblici, un funzionario responsabile dovrà tentare la conciliazione attraverso un accordo bonario, che nel caso di opere di maggiore valore, potrà essere formulato da una Commissione mista.
 
Una volta rifiutata la proposta di accordo bonario diventa possibile il ricorso al Tar.
 
La Pubblica Amministrazione può inoltre prevedere l’arbitrato, cioè l’inserimento di clausole compromissorie all’interno del contratto. Le parti stipulano accordi preventivi per la devoluzione di eventuali controversie a un collegio arbitrale nominato di comune accordo. Il verdetto è impugnabile anche nel merito e non solo per vizi formali.
 
Nella versione finale, approvata dal CdM, è stato inserito un tetto massimo alle parcelle degli arbitri, che invece di essere proporzionali al valore dell’opera, non potranno superare i 100 mila euro, da dividere tra presidente, giudici nominati dalle parti ed eventuale segretario. Per il presidente del collegio non sarà possibile ricevere più di un incarico ogni tre anni.
 
In caso di violazione degli obblighi di legge, per la Stazione Appaltante sono previste sanzioni oscillanti tra lo 0,5% e il 5% del valore del contratto, ma anche la riduzione della sua durata dal 10% al 50%.





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