APPALTI DUVRI E OPERE INTELLETTUALI 15/04/2010
Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 - modifiche introdotte dal D.Lgs 106/09 - ogni impresa si confronta quotidianamente con gli adempimenti per regolarizzare la sicurezza degli appalti. Le aziende hanno per lo più la tendenza ad esigere il DUVRI -Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali- ad ogni attività effettuata in appalto da soggetti terzi. La materia è regolata dall’articolo 26 del D.Lgs 81/08.
Si esclude dall’obbligo di predisposizione del DUVRI, qualsiasi appalto i cui lavori o servizi abbiamo una durata non superiore a due giorni, intesi come lavoro complessivo pari a non più di 16 ore purché non comportante una serie di rischi particolari e analiticamente indicati. Sono escluse, a prescindere dalla durata, anche tutti i servizi di natura intellettuale e le mere forniture di materiali o attrezzature.
Applicare correttamente quanto sopra non è semplice in quanto il testo di legge può essere interpretato con svariati criteri, più o meno restrittivi e, sovente, non universalmente condivisi.
Per orientarsi, occorre prendere in considerazione altre fonti oltre al mero testo di legge,.come il far ricorso ai provvedimenti emanati dagli enti preposti ai controlli sull’applicazione del citato decreto.
In una recente circolare, valida e vincolante per tutte le regioni e per tutte le ASL.
Ecco il testo appena citato: “le attività di verifica di macchine e impianti e, più in generale, le attività di controllo e vigilanza devono intendersi come “servizi di natura intellettuale” e pertanto non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 bis dello stesso articolo 26. Resta inteso che l’accesso degli operatori deve comunque essere garantita alle condizioni di sicurezza di cui al comma 1 e 2. Per quanto concerne i requisiti tecnico professionali di cui all’art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008 e succ. mod., si presume che gli enti individuati dalla legislazione vigente per l’effettuazione delle verifiche periodiche ne siano in possesso per riconoscimento ex–lege.”
Qualificare l’attività ispettiva come meramente intellettuale è sicuramente corretto, tuttavia, le attività di verifica di macchine, che comporta necessariamente l’utilizzo di tester, l’azionamento di macchine, impianti e apparati, nonché l’accesso ad aree tecniche cavedi, locali macchine, locali tecnici e la verifica di parti interne, certamente implica qualcosa di più di una mera attività intellettuale.
In ogni caso, se un Ente così autorevole come il “coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province Autonome, gruppo di lavoro interregionale Macchine e impianti“ definisce tali attività come intellettuali, certamente con cognizione di causa, allora, ogni azienda e consulente deve prenderne atto e, dovendo valutare la natura delle prestazioni erogate, potrà, anzi, dovrà, attuare il medesimo criterio.
Inoltre per definire l’attività di un ente come qualificata con riferimenti alle caratteristiche tecnico professionali, solo perché la legge gli affida un determinato servizio, è un affermazione errata ed illogica. E’ necessario effettuare un corretto coordinamento e attuare tutti gli obblighi di legge, anche nel caso in cui si chiami, per esempio, la ASL o l’ISPES ad eseguire un attività di verifica o certificazione su impianti o macchine che, ovviamente, costituisce un appalto.
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