APPALTI IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SUL REGOLAMENTO 06/03/2010
Il Consiglio di Stato riunitosi mercoledì 3 marzo ha emesso il parere 313/2010 apportando qualche modifica al testo, che prima dell’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri dovrà tornare al Ministero delle Infrastrutture.
Si conferma l’esclusiva competenza dello Stato per qualificazione e la selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, criteri di aggiudicazione, subappalto e poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza.
Sono poi regolate a livello centrale anche attività di progettazione, piani di sicurezza, stipulazione ed esecuzione dei contratti, tutela dei beni culturali, contratti nel settore della difesa e segretati per ragioni di sicurezza.
Regioni e Province Autonome esercitano invece la loro potestà in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione di progetti a fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento e sicurezza del lavoro.
Il Consiglio di Stato ha chiarito i dubbi del Governo sulla possibilità di legiferare sulle procedure di affidamento e l’esecuzione del contratti per le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano. La competenza può essere esercitata per i lavori pubblici di interesse regionale, escludendo infrastrutture strategiche.
Definito meglio anche il ruolo della Stazione Appaltante, che può intervenire a tutela dei lavoratori in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
Chiarito dal CdS l’applicabilità del regolamento attuativo alle Stazioni Appaltanti anche in riferimento al Durc, Documento unico di regolarità contributiva. Secondo il DL 185/2008, che ha introdotto varie semplificazioni in chiave anticrisi, le SA devono richiedere il Durc agli enti previdenziali e non all’esecutore. Questo snellimento procedurale non può però essere esteso alle Stazioni Appaltanti private rientranti nell’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.
Precisazioni anche in merito alle qualificazioni Soa, precluse in caso di procedura concorsuale o liquidazione volontaria, concordato preventivo, violazione delle norme in materia di sicurezza, pendenza di processi penali.
Dal momento che esiste il divieto di partecipazione al capitale di una Soa per gli organismi di certificazione, è stato fissato in via transitoria un termine di 180 giorni per l’adeguamento della composizione azionaria.
In base al divieto per le Soa di avvalersi di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale per l’espletamento delle attività istituzionali, il CdS ha chiarito che le Soa sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta.
E’ stato infine circoscritto anche il potere di “controllo” di una SOA su un’altra SOA
Novità in arrivo anche per il subappalto, procedura che secondo lo schema di regolamento esistente attribuisce all’impresa affidataria il diritto a conseguire la qualificazione. Secondo il Consiglio la previsione contrasta col principio in base al quale bisogna certificare le imprese in base alle lavorazioni effettivamente eseguite. Il subappalto non può quindi superare il 10%, mentre la bozza propone soglie del 30% e 40%.
Il CdS riserva spazio anche alla tutela della concorrenza, stabilendo che i requisiti di specializzazione devono essere individuati in modo coerente e proporzionale con le esigenze di qualità delle prestazioni. In questo modo è garantito l’accesso al mercato delle imprese specialistiche, tenendo però presente che requisiti sproporzionati rischiano di restringere la concorrenza, ponendosi in contrasto con il diritto comunitario e nazionale.
In fase di esecuzione è ammessa la sospensione, che deve essere ordinata dal direttore dei lavori in caso di avverse condizioni climatiche, forza maggiore o circostanze speciali, come la necessità di redigere una variante in corso d’opera.
Consiglio di Stato 313 / 2010
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